Leggiamo oggi, con grande soddisfazione, la sentenza (n. 8566/2021 del 23.02.2021) con cui le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, hanno confermato che “Ai fini dell’applicazione della norma di cui al terzo comma dell’art. 3 della legge n. 113/2017, che prevede che i consiglieri dell’ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive.”.

Soddisfazione che ci viene dalla lapalissiana dimostrazione che la posizione, a suo tempo, assunta dal Sindacato si fondava – legittimamente – sulla valutazione “giuridica” della questione e non era quindi motivata da ragioni meramente “politiche” o addirittura personalistiche, come da alcuni, allora, fu improvvidamente sostenuto.

Due anni fa il Sindacato degli Avvocati di Firenze e della Toscana prese una posizione molto netta in merito al limite del terzo mandato. Decisione che era la naturale conseguenza di quanto sempre espresso nei nostri documenti – anche a livello nazionale – e di quanto contenuto nel nostro stesso statuto, che pone come elemento centrale il rinnovamento necessario delle nomine in tutti gli organi di rappresentanza forense.

Parimenti l’Associazione Nazionale Forense, cui il Sindacato aderisce, ritenne necessario ed opportuno il proprio intervento nel giudizio di legittimità costituzionale per sostenere la piena legittimità della norma impugnata dal Consiglio Nazionale Forense, risoltosi, come ormai sappiamo, con decisione favorevole alle nostre tesi.

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione è quindi una decisione importante che ribadisce con forza, speriamo per l’ultima volta, la necessità di un fisiologico ricambio all’interno degli ordini forensi, diretto a valorizzare le condizioni di uguaglianza che l’art. 51 della Costituzione pone alla base dell’accesso alle cariche elettive e ad impedire la cristallizzazione delle forme di rappresentanza.

Il Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana