STATUTO DEL SINDACATO DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE E TOSCANA– A.N.F.

(aggiornato al 18.07.2018)

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

  1. E’ costituita l’associazione privata denominata “Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana – A.N.F.”, con sede in Firenze.
  2. Essa aderisce, come associazione territoriale all’Associazione Nazionale Forense – A.N.F. – con sede in Roma, organizzazione autonoma e indipendente da qualsiasi movimento o partito politico od altra organizzazione sociale.
  3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite, e soppresse, sezioni dell’associazione in altre località della regione Toscana, sedi di uffici giudiziari.
  4. Il logo, o emblema sociale, attualmente conforme a quello adottato dall’Associazione Nazionale Forense – A.N.F., è costituito dalla tradizionale stella d’oro a otto punte, con la punta inferiore allungata, in campo blu.

Articolo 2 – INDIPENDENZA IDEOLOGICA

  1. Il Sindacato è associazione apartitica e aconfessionale, e può far parte solo di organizzazioni che siano, non solo per statuto, ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico o religioso.

Articolo 3 – SCOPI

  1. Il Sindacato, attraverso la rappresentanza dei propri iscritti e, più in generale, della categoria forense, promuove la cultura della legalità, l’effettività del diritto costituzionale della difesa processuale, il libero ed incondizionato accesso di tutti alla tutela giurisdizionale ed extra giudiziale dei diritti ed alla tutela giurisdizionale degli interessi legittimi.
  2. Esso ha, quindi, per scopi:
    a) promuovere ogni iniziativa tendente a:
    I] eliminare gli ostacoli di ordine normativo ed economico che impediscono il diritto di azione e di difesa, attuando per tutti i cittadini il conseguente diritto all’assistenza legale quale conquista permanente del progresso civile, nel rispetto della libera scelta del difensore;
    II] portare il contributo della categoria forense nello studio, nella formazione e nell’applicazione delle norme che interessano la giustizia, perseguendo la sempre più efficiente gestione del servizio pubblico della giustizia e operando, sia autonomamente che in collaborazione con enti ed istituzioni, per la diffusione in ogni ambiente della cultura della legalità;
    b) svolgere, anche in via permanente, sia autonomamente che in collaborazione con gli enti e le istituzioni preposte ed anche con finanziamento pubblico, attività didattica diretta alla formazione ed all’aggiornamento professionale degli avvocati, dei praticanti avvocati, dei laureati in giurisprudenza e, in generale, di chi opera o intende operare a qualsiasi livello in settori nei quali si richiedono conoscenze di natura giuridica, nonché di chi svolge o intende svolgere attività di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie;
    c) gestire, sia autonomamente che in collaborazione con gli enti e le istituzioni preposte ed anche con finanziamento pubblico, le procedure di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie;
    d) operare direttamente al fine di:
    I] tutelare gli interessi morali ed economici e le condizioni di lavoro degli avvocati, nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione forense, promuovendo ed organizzando attività e servizi a favore degli iscritti e, in genere, a favore degli esercenti la professione forense e dei praticanti;
    II] rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli avvocati, nonché migliorarne, con pubblicazioni, conferenze, convegni, sessioni di aggiornamento e simili, la cultura professionale e la tecnica forense, a salvaguardia della correttezza e della dignità nell’esercizio delle loro funzioni e a tutela e garanzia di tutti coloro che ad essi avvocati si dovranno rivolgere per la difesa di propri diritti ed interessi;
    III] perfezionare il sistema di sicurezza sociale per i professionisti forensi ed informare ed assistere questi ultimi nei loro rapporti con gli enti gestori della previdenza e dell’assistenza;
    IV] evitando ogni aperto contrasto con le linee politiche deliberate in sede nazionale, curare in sede locale l’attuazione delle iniziative dell’Associazione Nazionale Forense.

Articolo 4 – SOCI

  1. Possono far parte del sindacato, tutti gli avvocati e i praticanti che siano iscritti negli albi e registri tenuti dai Consigli degli Ordini aventi sede nella regione Toscana, salvo che nella stessa sede esista un Sindacato Forense – o altra associazione comunque denominata – aderente alla stessa organizzazione nazionale – regolarmente costituito ed operante.
  2. L’iscrizione al Sindacato determina, per effetto dell’adesione di cui all’art. 1, anche l’iscrizione all’Associazione Nazionale Forense – A.N.F.
  3. Gli iscritti, cancellati dall’albo o registro a loro domanda, possono conservare l’associazione al sindacato.
  4. L’iscrizione al Sindacato può essere negata a chi, pur risultando iscritto nell’albo, non eserciti la professione con carattere di effettività e continuità, può altresì essere negata a colui che risulti essere stato colpito da sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento o dalla censura, ovvero a colui nei confronti del quale sussistano altri gravi motivi.
  5. La qualità di socio si acquista a tempo indeterminato e si perde per dimissioni, per radiazione disciplinare dall’albo ovvero per esclusione determinata da gravi motivi o morosità; in ogni caso la qualità e il diritto di socio non sono trasmissibili nemmeno per causa di morte ed è esclusa qualsiasi rivalutabilità della quota sociale.
  6. Tutti i soci – eccettuati quelli iscritti da meno di un anno e quelli non in regola col pagamento della quota – hanno un uniforme rapporto con l’associazione, ed hanno uguale diritto di voto per l’approvazione dei bilanci, per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi , con uguale elettorato attivo e passivo.

Articolo 5 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

  1. L’ammissione dei soci, nonché l’esclusione per gravi motivi o per morosità, è deliberata in conformità ai criteri stabiliti nel presente statuto dal Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri mediante atto diretto alPresidente del Sindacato.

Articolo 6 – DOVERI ASSOCIATIVI

  1. I soci del Sindacato sono tenuti:
    a) all’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell’associazione;
    b) al pagamento della quota annuale d’iscrizione all’Associazione Nazionale Forense nei termini e nell’ammontare stabiliti dal Consiglio Nazionale di questa;
    c) al pagamento, insieme a quella dovuta all’Associazione Nazionale Forense, della quota annuale associativa al Sindacato, nella misura stabilita dall’Assemblea;
    d) alla leale adesione alle linee programmatiche ed operative deliberate nei modi previsti dallo statuto ed alla collaborazione con gli organi direttivi per la realizzazione di tali linee;
    e) a consentire, per il solo fatto dell’iscrizione, ed ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge che tutelano la riservatezza dei dati personali, che i loro dati personali siano inseriti e conservati nell’archivio informativo dell’associazione e trattati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari del Sindacato e delle organizzazioni alle quali questo aderisce.
  2. Solo i soci in regola con il pagamento della quota hanno facoltà di votare negli organi sociali e sono eleggibili alle cariche sociali.
  3. Per essere eleggibile ad una carica sociale diversa da componente del consiglio direttivo il socio deve essere iscritto da almeno un anno.
  4. Il socio riceve una tessera annuale personale d’iscrizione che è titolo per l’esercizio di tutti i diritti e facoltà spettanti al socio stesso.

Articolo 7 – PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote annuali versate dai soci, e da ogni altro contributo da chiunque versato per l’attuazione degli scopi sociali; esso è altresì costituito da qualsiasi cespite acquistato o ricevuto in donazione destinato o destinabile all’attuazione degli scopi sociali.
  2. Gli esercizi finanziari dell’associazione coincidono con l’anno solare: è obbligatorio per il Consiglio Direttivo redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario consuntivo, nonché il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  3. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l’attuazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  4. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’associazione, il patrimonio di questa deve essere devoluto a cura dei liquidatori – salva diversa destinazione imposta dalla legge – ad altra associazione avente finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo istituito, in conformità dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e comunque delle eventuali susseguenti norme di legge, per l’uniforme applicazione della normativa in materia di enti non commerciali.

Articolo 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dalPresidente del Sindacato, in via ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto dal Consiglio Direttivo o quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta per iscritto formulandone l’ordine del giorno.
  2. L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’ordine del giorno pubblicato nel sito web del Sindacato e\o per affissione nelle bacheche disponibili presso gli uffici giudiziari e presso le istituzioni forensi, e comunque per posta elettronica aciascun socio con allegati i bilanci nei casi previsti, almeno sette giorni prima salvi i casi di urgenza.
  3. Nei casi di convocazione d’urgenza, l’ordine del giorno non può contenere né modifiche statutarie né provvedimenti di natura finanziaria.
  4. Presiede l’Assemblea il Presidente del Sindacato, salvo che per motivi di opportunità l’Assemblea ritenga di nominare il diverso presidente dell’adunanza, funge da segretario un componente del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente, ovvero un notaio.

Articolo 9 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea:
    a) determina le linee generali dell’attività del Sindacato;
    b) elegge il Presidente del Sindacato, i componenti del Consiglio Direttivo nel numero di volta in volta determinato dall’Assemblea stessa -comunque nel massimo del dieci per cento degli iscritti- , elegge inoltre due probiviri che unitamente al Presidente del Sindacato costituiscono il Collegio dei Probiviri, elegge infine il Collegio dei Revisori;
    c) determina la misura della quota associativa d’iscrizione o annua;
    d) delibera sull’approvazione dei bilanci,
    e) nomina i delegati del Sindacato ai congressi dell’Associazione Nazionale Forense, nonché i consiglieri nazionali di questa;
    f) approva e modifica lo statuto, con la maggioranza qualificata stabilita dal presente statuto;
    g) delibera lo scioglimento dell’associazione e ne nomina uno o più liquidatori, con la maggioranza qualificata stabilita dal presente statuto;
    h) delibera su ogni altro oggetto posto all’ordine del giorno.

Articolo 10 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è valida in unica convocazione, con l’intervento di almeno un decimo dei soci; ma quando il numero dei presenti è inferiore alla metà degli iscritti, nessuna deliberazione può essere votata se non trascorsi almeno quarantacinque minuti dall’ora fissata per la convocazione.

Articolo 11 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea, salvo che sia diversamente stabilito, delibera a maggioranza dei presenti e votanti computati tra questi anche gli astenuti.
  2. Le votazioni sono effettuate, di norma, in modo palese, salvo che per motivi di opportunità ovvero perché richiesto da un terzo dei presenti, il presidente dell’adunanza ordini la votazione per schede segrete.
  3. Quando si procede alla nomina dei delegati al Congresso dell’Associazione Nazionale Forense o alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale di questa, la scheda non può recare l’indicazione di più dei due terzi, eventualmente arrotondati per eccesso, del numero degli eligendi.
  4. Le elezioni dei componenti degli organi sociali, salvo il caso di acclamazione, sono effettuate sempre con schede segrete.
  5. A ciascun socio spetta un solo voto e non sono ammesse deleghe.
  6. Delle deliberazioni dell’assemblea viene redatto, a cura di un segretario designato dal presidente o di un notaio, il relativo verbale che può essere consultato e copiato da ciascun socio.

Articolo 12 – IL PRESIDENTE DEL SINDACATO

  1. Il Presidente del Sindacato opera per il mantenimento dell’unità dell’associazione e dell’osservanza dello Statuto, presiede l’assemblea dei soci e le adunanze del Consiglio Direttivo e ne regola l’attività in collaborazione col Segretario Dirigente.
  2. Egli è eletto dall’Assemblea convocata per l’elezione delle cariche sociali e resta in carica per due anni.
  3. Egli inoltre, con gli altri due membri nominati dall’Assemblea, costituisce il Collegio dei Probiviri che pure presiede.
  4. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni sono esercitate dal Componente più anziano del Collegio dei Probiviri.

Articolo 13 – IL SEGRETARIO DIRIGENTE DEL SINDACATO

  1. Il Segretario Dirigente del Sindacato ha la rappresentanza politica, legale e amministrativa dell’associazione verso i terzi in giudizio, compie, coadiuvato dalla Giunta, tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l’esecuzione dei deliberati degli altri organi del Sindacato.
  2. Egli ha potere di firma per ogni atto di ordinaria amministrazione anche presso uffici pubblici, banche, poste, ferrovie, e simili; per gli atti di straordinaria amministrazione ha potere di firma soltanto congiuntamente alla firma del Tesoriere.
  3. Il Segretario Dirigente del Sindacato è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso; l’elezione del Segretario Dirigente e della Giunta avviene a scrutinio segreto con unica votazione sulle proposte di composizione della Giunta stessa e di indicazioni programmatiche fornite dai candidati alla carica di Segretario Dirigente; in caso di più candidati, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, si procede al ballottaggio fra i due che hanno riportato più voti e, in questa occasione, i candidati possono modificare la proposta di composizione della Giunta
  4. La carica di Segretario Dirigente è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine e con l’appartenenza a qualunque altra associazione forense che abbia scopi in concorrenza, anche solo di fatto, con quelli del Sindacato

Articolo 14 – COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo, sia politico che operativo dell’associazione, ed è composto da un numero di membri determinato dall’Assemblea che sono eletti dall’Assemblea, e restano in carica per due anni.
  2. L’assemblea può determinare altresì un certo numero di membri che il consiglio direttivo può successivamente cooptare, a maggioranza di due terzi dei membri eletti, nel biennio; i membri cooptati, scadono comunque alla stessa data del consiglio eletto.
  3. Possono partecipare su invito, alle adunanze del Consiglio Direttivo, con voto solo consultivo, i soci che ricoprano cariche negli organi centrali rappresentativi dell’avvocatura e i soci che siano stati eletti in un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o nel Comitato dei delegati alla Cassa nazionale di Previdenza o in altri organismi istituzionali della categoria.

Articolo 15 – ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

  1. Le elezioni ordinarie dei membri del Consiglio Direttivo devono tenersi entro trenta giorni dal termine di scadenza del mandato biennale; fino a che non siano eletti i nuovi membri rimane in carica il precedente Consiglio Direttivo.
  2. Le candidature devono essere presentate nella sede o trasmesse all’indirizzo di posta elettronica del Sindacato almeno tre giorni prima delle elezioni; i nomi dei candidati devono essere proposti per iscritto, scannerizzato in caso di trasmissione telematica, da almeno quindici soci presentatori firmatari e sono riuniti in un’unica lista in ordine alfabetico a cura del Consiglio Direttivo.
  3. Ogni elettore può votare per non più di due terzi per eccesso dei nomi degli eligendi e sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti; in caso di parità nel numero di voti è eletto il candidato più anziano di età.
  4. Sono nulle le schede votate in modo palese o riconoscibile, e le schede che contengano voti in eccedenza rispetto al numero dei voti consentiti.

Articolo 16 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO – SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese; deve in ogni caso essere convocato dal Segretario Dirigente almeno ogni mese in via ordinaria o quando venga richiesto da tre membri del Consiglio.
  2. Decadono dalla carica quei consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, nel periodo di un anno, a cinque adunanze del Consiglio, anche non consecutive.
  3. Nell’ipotesi di vacanza di un seggio di Consigliere per decadenza o per altri motivi, il Consiglio stesso provvede all’integrazione mediante cooptazione preferibilmente di un candidato non eletto; qualora però la cooptazione non avvenga all’unanimità dovrà essere convocata l’Assemblea perché ratifichi la cooptazione oppure elegga il consigliere per il seggio vacante.
  4. Le adunanze del Consiglio Direttivo di norma sono pubbliche, salvo che all’ordine del giorno siano iscritte questioni che riguardano persone di soci o anche di non soci.

Articolo 17 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea, persegue gli scopi del Sindacato, delibera o ratifica le iniziative di rilevanza esterna, dà direttive al Segretario Dirigente, amministra il patrimonio sociale e redige il bilancio annuale.
  2. Il bilancio è sottoposto all’esame del Collegio dei revisori, perché stenda la sua relazione, almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea che deve discuterlo per approvarlo, ed è depositato presso la sede del Sindacato almeno tre giorni prima della detta Assemblea perché i soci possano prenderne visione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.
    3.Il Consiglio:
    a) elegge nel proprio ambito il Segretario Dirigente e la Giunta;
    b) elegge e designa i rappresentanti del Sindacato ad assemblee, convegni, conferenze e ad ogni altra assise in sede regionale o nazionale, eccettuati i delegati al congresso dell’Associazione Nazionale Forense e i componenti del Consiglio Nazionale di questa;
    c) assegna se del caso e su proposta del Segretario Dirigente ad alcuno dei propri membri incarichi particolari in relazione al programma di attività;
    d) può delegare di volta in volta, sotto la propria responsabilità, a soci o gruppi di soci che non rivestono cariche l’adempimento di specifici compiti

Articolo 18 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è validamente adunato, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera, di norma, a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, a distanza di almeno trenta minuti dalla prima, il Direttivo è validamente costituito con qualunque numero dei presenti.
  2. Peraltro l’elezione del Segretario Dirigente e della Giunta deve avvenire in ogni caso a maggioranza degli aventi diritto al voto.
  3. Uno dei membri del Consiglio, di volta in volta, ovvero un notaio, assume le funzioni di segretario dell’adunanza, redigendo il verbale ed il testo delle deliberazioni

Articolo 19 – LA GIUNTA

  1. La Giunta è l’organo esecutivo di collaborazione del Segretario Dirigente, ne supporta le iniziative e assume, o collettivamente o nei suoi membri appositamente delegati, la responsabilità operativa delle attività deliberate.
  2. La Giunta è composta, anche al di fuori dei membri del Direttivo, da un minimo di tre fino ad un massimo di sei membri, oltre al Segretario Dirigente che la convoca e la presiede; in caso di necessità, di sostituzione o cooptazione di un membro della Giunta, vi provvede il Consiglio Direttivo su proposta del Segretario Dirigente.
  3. Nella prima riunione della Giunta, il Segretario Dirigente nomina fra i componenti di questa il Vice – Segretario che può cumulare in sé anche la delega a responsabile organizzativo e assegna altresì le altre deleghe alla Tesoreria e alle Comunicazioni; nomina altresì il direttore responsabile dell’organo di stampa e/o del sito web del Sindacato, scegliendolo anche al di fuori dei membri della Giunta e del Direttivo e in tal caso il direttore responsabile partecipa con diritto di voto alle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo.
  4. La Giunta si scioglie in caso di dimissioni o di sopravvenuto impedimento permanente del Segretario Dirigente; si scioglie altresì, con la conseguente decadenza del Segretario Dirigente, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, ovvero a seguito di sfiducia votata dal Consiglio Direttivo

Articolo 20 – IL TESORIERE

  1. Il Tesoriere è il responsabile dell’acquisizione delle risorse e della gestione finanziaria, esegue i mandati di entrata e di uscita, custodisce la cassa e i valori, tiene la contabilità, propone gli schemi dei bilanci e provvede agli adempimenti fiscali.
  2. Egli è designato, con espressa delega dal Segretario Dirigente; in caso di sua revoca o di sua assenza o di suo impedimento le funzioni del Tesoriere sono esercitate dal Segretario Dirigente.
  3. Il Tesoriere, o chi per statuto ne fa le veci, ha potere di firma per ogni atto di ordinaria amministrazione, anche presso uffici pubblici, banche, poste, ferrovie, e simili; e comunque per qualsiasi atto che riguardi riscossioni o pagamenti da eseguirsi nell’interesse del sindacato, e pertanto indicativamente e non tassativamente, può rilasciare quietanze liberatorie, può riscuotere mandati o ordini di pagamento presso banche, presso tesorerie, presso uffici postali e presso qualunque altro ufficio o cassa; può emettere, girare e quietanzare titoli di credito di qualunque specie, come assegni bancari, vaglia postali, assegni postali, cambiali; può aprire o estinguere libretti di deposito; può acquistare o cedere buoni del tesoro, certificati di credito del tesoro, obbligazioni o altri simili titoli sia dello Stato che di altri enti o istituti pubblici, buoni fruttiferi e simili.

Articolo 21 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia morale e disciplinare dell’associazione, è composto da due membri nominati dall’Assemblea, e dal Presidente del Sindacato eletto dall’Assemblea che lo presiede e dura in carica due anni.
  2. Se alla scadenza del mandato vi siano procedimenti in corso dinanzi al Collegio, questo è prorogato, nonostante la nomina di un nuovo Collegio, fino al termine dei detti procedimenti.

Articolo 22 – FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio si adopera anche d’ufficio, per la risoluzione amichevole di eventuali vertenze fra i soci, sorveglia l’osservanza da parte dei soci dei doveri di solidarietà professionale e di disciplina sindacale, riferisce al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
  2. Al Collegio è affidata l’interpretazione dello Statuto e la sorveglianza sull’esatta applicazione dello stesso.
  3. Il Collegio dei probiviri, su istanza di qualunque socio, istruisce i procedimenti disciplinari per violazione dello statuto e per violazione dei doveri associativi, e su ricorso dell’interessato provvede a maggioranza sulle decisioni di diniego all’iscrizione o di esclusione adottati dal Consiglio Direttivo; e delibera, sempre a maggioranza, previa la contestazione degli addebiti e, se possibile, l’audizione degli interessati, richiami, censure, sospensioni ed espulsioni, da comunicarsi all’incolpato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata.
  4. L’incolpato può appellarsi all’Assemblea con atto motivato, diretto al Presidente del Sindacato, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 23 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

  1. Il Collegio dei Revisori è l’organo di garanzia contabile dell’Associazione, è composto da tre membri nominati dall’Assemblea e dura in carica due anni.
  2. La carica di Revisore non è incompatibile con quella di Proboviro.
  3. Il Collegio designa uno dei propri membri come presidente; in mancanza presiede il più anziano di età.

Articolo 24 – FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

  1. Il Collegio dei Revisori e ciascuno dei suoi componenti, controlla le entrate e le uscite, ispeziona i registri contabili ed ha diritto di ottenere dal Tesoriere le più ampie informazioni sul movimento dei conti bancari o postali del Sindacato e sulla custodia dei valori.
  2. Qualora ravvisi irregolarità o particolarità degne di nota, riferisce in proposito al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
  3. Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci che gli vengono trasmessi dal Consiglio Direttivo e stende la relativa relazione da sottoporre all’Assemblea.

Articolo 25 – GRUPPI DI INIZIATIVA

  1. Gruppi di almeno sette iscritti hanno facoltà di porre allo studio ed elaborare proposte di soluzioni per singoli problemi inerenti all’attività del Sindacato.
  2. Gli elaborati sono presentati per iscritto al Consiglio Direttivo che, entro trenta giorni, deve esaminarli ed eventualmente discuterli con i presentatori per decidere se darvi attuazione. Ove il Consiglio Direttivo non decida di dare attuazione alla proposta, deve porla all’ordine del giorno della prima successiva Assemblea che delibererà in merito.
  3. Nel caso in cui la proposta sia avanzata e sottoscritta da almeno un decimo degli iscritti, l’Assemblea di cui sopra deve essere convocata nei trenta giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo.

Articolo 26 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’Assemblea, appositamente convocata, a maggioranza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
  2. Il relativo verbale deve essere redatto da un notaio.
  3. La delibera di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, con tutti i poteri di gestione e di disposizione; sono applicabili, per quanto di ragione, gli articoli da 11 a 15 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
  4. Sono salvi i casi nei quali lo scioglimento può essere disposto dall’autorità giudiziaria, in conformità alla legge.
  5. In ogni caso, i beni dell’associazione, che residuano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti, in conformità del presente statuto e delle leggi che disciplinano gli enti non commerciali, ad altra associazione con finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità.

Articolo 27 – MODIFICHE STATUTARIE

  1. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente del Sindacato o da tre componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli iscritti.
  2. La proposta di modifiche deve essere formulata per iscritto e preventivamente comunicata al Consiglio Direttivo.
  3. Le modifiche sono approvate dall’Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Articolo 28 – NORMA FINALE

  1. Il Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana è il continuatore dell’associazione denominata “Sindacato Provinciale degli Avvocati e Procuratori di Firenze”, costituita con rogito Ritzu di Firenze in data 29/6/1948, rep. n. 4283 ed è altresì continuatore dell’associazione di identica denominazione che era sede locale del Sindacato Nazionale degli Avvocati – Federavvocati; e pertanto subentra in tutti i rapporti giuridici ed economici, sia attivi che passivi, di dette associazioni.
  2. Nessuna norma del presente statuto può essere interpretata o applicata in contrasto con le norme dello statuto dell’Associazione Nazionale Forense con sede in Roma, costituita con rogito Cinelli di Chiusi in data 22/6/1997, rep. n. 52526, racc. n. 8223