Il d.l. 132/2014, convertito con modifiche con legge n. 162/2014, ha introdotto l’art. 164 ter disp. att. c.p.c. in base al quale il creditore che, nei termini di legge, non abbia provveduto all’iscrizione a ruolo del pignoramento è tenuto “entro cinque giorni dalla scadenza del termine” a dare comunicazione della consequenziale inefficacia del pignoramento mediante atto notificato al debitore ed al terzo.
Resta in ogni caso fermo la cessazione di ogni obbligo del debitore e del terzo con il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge.
Pubblichiamo le slides esplicative ed il modello di dichiarazione.
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