Dopo le modifiche introdotte con il d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina dello scioglimento e della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la legge 6 maggio 2015 n. 55, pubblicata in G.U. n. 107 dell’11 maggio 2015.

L’intervento s’incentra, principalmente, sulla riduzione dei tempi necessari per poter presentare la domanda di divorzio. Dal 26 maggio, data di entrata in vigore delle nuove norme, i coniugi non dovranno più attendere tre anni prima di poter cessare definitivamente il vincolo matrimoniale, ma basteranno dodici mesi, nel caso di separazioni giudiziali, e sei mesi per quelle consensuali. I termini decorreranno, in entrambi i casi, dalla comparizione personale dei coniugi all’udienza di fronte al presidente del tribunale.

Si tenga, altresì, presente che nelle ipotesi di accordo di separa­zione personale dei coniugi raggiunto attraverso la procedura di negoziazione assistita ovvero di accordo di separazione raggiunto davanti all’ufficiale di stato civile – ipotesi entrambe previste dalla citata novella introdotta con il d.l. 132/2014 – i sei mesi decorreranno rispettivamen­te dalla data certificata dell’accordo ovvero dalla data dell’atto concluso davanti all’ufficiale di stato civile. Si vedano al riguardo le precisazioni all’articolo 12, comma 4, del d.l. 132/2014 convertito in legge 162/2014, fornite dal Ministero dell’Interno nella circolare n. 19/2014.

Per scaricare il testo della legge clicca QUI

Per scaricare la circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014 clicca QUI