Con la recente sentenza 4628/15 le SS.UU. della Suprema Corte hanno confermato che in presenza di contrattazioni preliminari relative a compravendita immobiliare scandite in due fasi – con la previsione della stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo – il giudice di merito dovrà ricondurre il primo accordo ad un vero e proprio preliminare, salvo che da una sua disamina non emergano elementi che portino a configurare un interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto escludendo nella sostanza l’eseguibilità ex art. 2932 c.c. dell’accordo stesso.

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