di Cesare Piazza

   Sapete che cos’è la proporzione inversa? Nella realtà del mondo forense è il principio per il quale, più uno la fa grossa, più è probabile che rimanga impunito. Non vorremmo essere disfattisti, ma qualcosa ci dice che nella gestione della disciplina c’è qualcosa che favorisce – non voglio dire che determina – la proporzione inversa.

   Sentite questa.
   I fatti risalgono a un’epoca intorno al 1998, e sono incontestati dallo stesso incolpato: questo avvocato del foro di Bari ha ammesso che in quel tempo egli ha: riscosso e messo i tasca propria i risarcimenti dovuti dalle assicurazioni ai suoi clienti, ha prestato denari a strozzo realizzando profitti usurari, evaso del tutto le imposte e i contributi alla Cassa di previdenza dichiarando redditi miserrimi e di mera sussistenza. Come avesse potuto tranquillamente fare ciò per diverso tempo è un mistero, ma anche questo fa parte del quadro preoccupante.
   Sta di fatto che, a seguito di qualche timorosa segnalazione, la Procura aprì l’indagine e il consiglio dell’Ordine fu notiziato per…. provvedere? Eh, no: c’è un procedimento penale in corso, e quindi tutto va sospeso, in attesa dell’esito definitivo del processo.
   Il processo si chiuse nel 2007 (!) con dichiarazione di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati; e allora il consiglio dell’Ordine riprese dal cassetto il fascicolo e chiamò al redde rationem il presunto birbante. Il quale si difese strenuamente, ma ciononostante fu condannato alla pena disciplinare della cancellazione dall’albo. Ovviamente seguì il ricorso al C.N.F., il quale però – disattesa l’eccezione di prescrizione degli illeciti disciplinari – ritenne provata la sussistenza di fatti riprovevoli, rilevanti ai fini disciplinari, e confermò con sentenza del 2015 (!) la sanzione inflitta dal consiglio dell’Ordine.
   Il nostro uomo non si arrese, e ricorse alla suprema Corte, chiedendo – preliminarmente – la sospensione della sanzione disciplinare: cosa che la Corte volentieri gli accordò con ordinanza dello stesso 2015, provvedendo a rinviare al maggio 2016 per la discussione nel merito.
   Ora, finalmente, a fine settembre 2016 la Corte ha emesso la sentenza: bisogna tener conto delle modificazioni dal codice deontologico forense entrato in vigore il 15.12.2014, e poiché “il nuovo codice deontologico non prevede la sanzione della cancellazione, la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento alla sanzione applicata, con rinvio al C.N.F. perché in diversa composizione provveda nuovamente in ordine al trattamento sanzionatorio applicabile”.    Siamo nel 2017, a diciannove anni dal tempo dei commessi illeciti, e l’incolpato può contare sicuramente sul fatto che non sarà più cancellato dall’albo, fruendo nel frattempo della totale libertà di esercizio della professione, proprio come se nulla fosse accaduto.
   Credo che ci si debba domandare seriamente se il sistema disciplinare sia in grado di funzionare, soprattutto in casi di notevole gravità come questo; ma soprattutto ci si debba domandare se con ciò non si riveli all’intera comunità forense l’attitudine del sistema a dar luogo a quella proporzione inversa di cui dicevo all’inizio. Perché la scrupolosa osservanza della legalità, e delle garanzie per l’accusato, vanno bene: ma il fatto che un personaggio disonesto e spregevole possa essere rimasto impunemente per ancora vent’anni a far parte dell’Ordine, e a far sparlare la gente circa l’intoccabilità di certi “garantiti dal gruppo”, è veramente indecente e sconcio.

   Adesso, come tutti sanno, il nostro sistema disciplinare è stato ampiamente riformato dalla nuova legge ordinamentale, e la più cospicua novità è che la competenza ad esercitare il potere disciplinare è stata tolta ai consigli dell’Ordine, attribuendola al nuovo organismo indipendente denominato Consiglio Distrettuale di Disciplina. L’intento del legislatore è stato quello di applicare anche in questo campo il principio della netta separazione fra funzioni amministrativo-politiche e funzioni giudiziarie. Principio lodevolissimo e, se il Consiglio Nazionale Forense permette, sacrosanto. Ma, curiosamente, i componenti del C.D.D. di Firenze devono aver ritenuto che separazione e indipendenza significhino anche riservatezza e mistero, quasiché anch’essi non debbano sottostare all’apprezzamento (o alla disapprovazione) dell’intera comunità ad esso sottoposta. Di che cosa faccia, e di quanto faccia, il C.D.D., infatti non si sa nulla: esso non ha un sito proprio, non pubblica notizie sul suo funzionamento, non dirama statistiche né osservazioni generali, non ha tabelle di assiduità o di assenteismo dei suoi componenti, soprattutto non redige un compendio di sua giurisprudenza.

   Abbiamo già espresso l’angustiante interrogativo circa la funzionalità e l’efficacia del sistema disciplinare che governa l’avvocatura; ci dispiace dover aggiungere pensieri sgradevoli circa l’ignoranza in cui viene tenuta la comunità su tutto quello che riguarda l’organo che la potrebbe giudicare. Parrebbe, in proposito, non inappropriato ricordare che perfino il tribunale ordinario ha un suo sito con tutte le notizie organizzative e strumentali, e che il medesimo tribunale ordinario consente periodicamente di riferire in appositi convegni (di solito promossi da Cittadinanza Attiva) i dati, le statistiche, le problematiche e le soluzioni escogitate, a chiunque voglia partecipare. E perché il C.D.D. no?
   

Non si offenda nessuno, perché la correttezza e la stimabilità dei singoli sono fuori discussione. Ma, in uno stato di diritto nel quale noi diciamo di, e vorremmo sempre, essere, non c’è organo dotato di potere che non debba anche rendere conto del suo operato e delle sue responsabilità. Il sistema disciplinare forense, almeno secondo noi, è troppo importante per poter rimanere esente dal circuito delle informazioni e delle critiche.