Con il D.L. 83/2015 convertito in Legge 132/2015, il legislatore è  intervenuto nuovamente sull’inefficacia del pignoramento, questa volta riducendo il termine per il deposito dell’istanza di vendita o di assegnazione.

Infatti il termine per il deposito dell’istanza di vendita o di assegnazione, pena l’inefficacia del pignoramento, si riduce da 90 giorni a 45 giorni, decorrenti dalla data del compimento del pignoramento, fatta eccezione nel caso di pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di cui all’art. 521 bis c.p.c., il cui termine decorre dal “deposito da parte del creditore della nota di iscrizione […] ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159 ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice“.

Già con il D.L. 132/2014, il legislatore aveva introdotto una nuova forma di inefficacia del pignoramento derivante dalla mancata iscrizione a ruolo dell’esecuzione entro il termine di 15 giorni, per le esecuzioni mobiliari e presso terzi, e di 30 giorni, per le esecuzioni immobiliari.

Diverso e, però, il dies a quo della decorrenza di questi ultimi termini: il deposito deve essere fatto, pena l’inefficacia, entro 15 o 30 giorni dalla data di restituzione degli atti da parte dell’ufficiale giudiziario e non, quindi, dalla data in cui il pignoramento è stato eseguito, come diversamente prevede il novellato art. 497 c.p.c.

Dubbia pare l’utilità della scelta operata dal legislatore: infatti, se da un lato, non avvantaggia il creditore – il quale si troverà a dover depositare l’istanza di assegnazione o vendita contestualmente all’iscrizione a ruolo, con il conseguente pagamento del contributo unificato – dall’altro lato, non avvantaggia neanche il debitore di buona volontà, il quale avrà solo 45 giorni per estinguere il suo debito, difficilmente proponendo un piano di rientro.