Nel mese di Agosto il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il Regolamento, che, in base a quanto previsto all’art. 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, stabilisce le modalità per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Il Regolamento – ormai di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – prevede, innanzitutto, la possibilità di ottenere il titolo di specialista in massimo due dei 18 settori di specializzazione indicati all’art. 3 del Regolamento. Tra questi, si ricordano:diritto dell’esecuzione forzata; diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; diritto penale; diritto amministrativo; diritto tributario, fiscale e doganale; diritto dell’ambiente; diritto internazionale.

L’avvocato interessato a conseguire il titolo di “specialista” ha, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, due possibilità:

1) frequentare un corso di specializzazione della durata di almeno due anni e con didattica non inferiore alle 200 ore;

2) o, in alternativa, dimostrare di aver maturato una “comprovata esperienza nel settore di specializzazione”.

Per quanto riguarda la prima modalità, l’art. 7 prevede che i corsi siano organizzati in ambito universitario e, al comma 3, che lo strumento attuativo siano le convenzioni che il CNF e i Consigli dell’Ordine locali dovranno stipulare con le Università. Inoltre, è richiesta la frequenza nella misura minima dell’ottanta per cento della durata del corso ed, infine, è prevista almeno una prova, scritta ed orale, al termine di ciascun anno di corso.

Per quanto riguarda, invece, la seconda modalità, l’art. 8 specifica che il titolo di specialista può essere acquisito dimostrando di essere iscritti all’albo degli avvocati da almeno otto anni e di avere trattato negli ultimi cinque anni incarichi fiduciari pari ad almeno quindici per anno. Peraltro, l’art. 6 al comma 4 prevede che l’avvocato interessato ad avvalersi di tale modalità venga sottoposto ad un colloquio da parte del CNF.

In ogni caso, per il conseguimento del titolo di specialista è necessario non aver riportato, negli ultimi tre anni, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, per violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale ed, infine, non aver subìto, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titola di specialista.

Il Regolamento si occupa anche di disciplinare le modalità attraverso le quali mantenere il titolo di “avvocato specialista”.

In particolare, l’interessato, con cadenza triennale, dovrà documentare al COA di appartenenza di aver adempiuto agli obblighi di formazione permanente consistenti, in base all’art. 10, nell’aver partecipato a corsi di alta formazione per un numero di crediti pari ad almeno 75 nel triennio e, comunque, a 25 per ciascun anno. Tuttavia, è prevista all’art. 11 la possibilità di mantenere il titolo di specialista dimostrando di aver trattato nel triennio almeno 45 (15 per ciascun anno) incarichi professionali fiduciari rilevanti.

Si precisa, poi, che, in base all’art. 12, il titolo di specialista può essere anche revocato dal CNF.

Ciò, sempre previa audizione dell’interessato, potrà avvenire in tre casi:

1) irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

2) mancato adempimento – o mancata dimostrazione dell’adempimento – degli obblighi di formazione continua;

3) grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.

Da ultimo, all’art. 14, il Regolamento detta la disciplina transitoria, prevedendo la possibilità di chiedere al CNF il conferimento del titolo di specialista per coloro che, nei  cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento, abbiano conseguito un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione ovvero l’abbiano iniziato prima di detta data, ma alla stessa non ancora concluso. Tuttavia, il titolo potrà essere conferito solo previo superamento di una prova scritta ed orale.

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