Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute allo sportello di consulenza previdenziale del Sindacato Avvocati e le voci incontrollate e spesso errate che circolano in merito alla recente abrogazione del contributo minimo integrativo, appare utile fornire alcune delucidazioni sulla reale portata della novità introdotta.

Come noto, con Delibera del 29.09.2017 il Comitato dei Delegati ha abrogato, per il periodo 2018/2022, il Contributo minimo integrativo (4%); nei MAV che potrete generare in questi giorni, relativi al pagamento delle 4 rate ordinarie, noterete quindi un evidente sgravio di costi rispetto al passato.

Occorre, tuttavia, precisare alcune cose:

in primo luogo, tale misura è soggetta all’approvazione dei Ministeri Vigilanti, di conseguenza sarà necessario attendere detta approvazione prima di “cantare vittoria”; nel malaugurato caso di diniego da parte dei Ministeri competenti si renderà infatti necessario effettuare il relativo pagamento in un’unica rata, entro il 31.10.2018.

In secondo luogo, occorre sottolineare che l’abrogazione riguarda esclusivamente la contribuzione integrativa minima e non, come alcune voci erroneamente riportano, il contributo integrativo tout court; ciò comporta che sarà comunque regolarmente dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume di affari Iva dichiarato con il mod. 5.

In buona sostanza, tutti i soggetti che produrranno un volume d’affari superiore ad €.17.700,00 circa non trarranno alcun vantaggio economico concreto dalla nuova normativa; costoro, infatti, anziché corrispondere “in acconto” il 4% spalmandolo nella 4 rate ordinarie – per poi riversare, in sede di autoliquidazione (modello 5), soltanto le maggiori somme incassate dalla propria clientela – ri-verseranno tutto quanto percepito a tal titolo dai propri clienti direttamente in sede di autoliquidazione (mod.5).

In tali casi siamo quindi di fronte ad una mera dilazione di pagamento.

Viceversa, trarranno concreto beneficio dalla nuova normativa i professionisti che produrranno un volume d’affari inferiore ad €.17.700,00 circa, i quali, alla luce dell’intervenuto esonero dalla contribuzione integrativa minima (€.710,00 per il 2017), dovranno riversare a Cassa Forense, sempre in sede di autoliquidazione, esclusivamente la minor somma a tal titolo percepita dalla propria clientela.

Nulla cambierà, ovviamente, per le categorie che già usufruivano dell’esonero dalla contribuzione minima (Praticanti avvocati iscritti alla Cassa, Avvocati under 35 nei primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, Pensionati di vecchiaia che proseguono l’attività).

In ogni caso, Vi ricordo che per ulteriori chiarimenti relativi a questa novità e comunque per tutte le problematiche previdenziali e assistenziali, è attivo, ogni martedì mattina (con orario 9:00 – 12:45), lo sportello di consulenza del Sindacato Avvocati presso i locali posti al piano zero del Palazzo di Giustizia.

 

per il Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana

Avv. Urbano Rosa