Sabato 25 e domenica 26 marzo 2017 si è riunito a Napoli il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense. Fra i numerosi temi affrontati e discussi, il Consiglio ha preso una chiara e specifica posizione nei riguardi del d.d.l. di riforma penale attualmente in fase di discussione ed approvazione parlamentare.

Pubblichiamo qui di seguito il testo del deliberato del Consiglio Nazionale A.N.F.:

ANF ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

DELIBERATO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 26 MARZO 2017

(disegno di legge sulle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario)

Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense, riunitosi a Napoli il 25 e 26 marzo 2017,

V I S T O

  • il disegno di legge di riforma del processo penale intitolato “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”, approvato con voto di fiducia al Senato il 15 marzo 2017 (AS 2067);
  • che anche in ambito penale, così come avvenuto per le riforme in ambito civile, pare affermarsi, da parte del legislatore e della politica, il ricorso continuo alla decretazione di urgenza e allo strumento della delega al governo inserita in provvedimenti di legge della più svariata natura;
  • che il ricorso alla decretazione d’urgenza e allo strumento della delega comprime e sacrifica del tutto la discussione, in ambito parlamentare, relativamente alle materie oggetto dei provvedimenti di legge, stravolgendo l’iter naturale di formazione delle leggi previsto dalla Costituzione;
  • che nel caso del disegno di legge di riforma del processo penale, oltre alla legislazione delegata, si è fatto ricorso anche allo strumento del voto di fiducia, che ha incomprensibilmente compresso il dibattito parlamentare su temi fondamentali quali il giusto processo e la garanzia delle libertà fondamentali del cittadino;
  • che l’esperienza maturata in ambito civile, supportata dai rapporti e dagli studi del Ministero della Giustizia degli anni 2014, 2015 e 2016, evidenzia, quanto al settore penale, l’ineludibile esigenza di affrontare il tema dell’organizzazione degli uffici giudiziari, con l’individuazione di nuovi modelli e forme di lavoro per i magistrati e gli operatori di cancelleria e con l’implementazione della telematizzazione del processo;

P R E M E S S O

che si esprime apprezzamento per la scelta di:

  • introdurre nel sistema penale l’istituto dell’estinzione del reato tramite condotte riparatorie per quanto riguarda i reati procedibili a querela, in quanto rispecchia il principio fondamentale del diritto penale quale extrema ratio;
  • prevedere la procedibilità a querela per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale e per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni;
  • impedire l’elezione di domicilio presso il difensore domiciliatario senza il suo previo assenso;
  • regolamentare in modo più stringente i tempi effettivi di durata delle indagini preliminari imponendo al Pubblico Ministero di esercitare l’azione penale o di chiedere l’archiviazione del procedimento entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari a pena di avocazione dell’indagine al Procuratore Generale;
  • reintrodurre il concordato in appello anche con rinuncia ai motivi di appello;
  • riformare il settore dell’esecuzione penale tramite principi di delega realmente condivisi con tutti gli operatori del settore;

tanto premesso, l’Associazione Nazionale Forense

E S P R I M E

perplessità e contrarietà per la scelta di:

  • aumentare le pene minime dei reati di cui agli artt. 624 bis, 625, 628 e 629 del codice penale, sintomo della volontà di procedere sulla strada del diritto penale dell’emergenza senza alcuna reale utilità per i cittadini;
  • sospendere la prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo e secondo grado per un massimo di un anno e 6 mesi. Infatti tale modifica rischia inevitabilmente di allungare ancora di più i tempi del processo, con ciò mortificando la dignità delle persone sottoposte a processo per un tempo lunghissimo e togliendo alle stesse vittime del reato e alla società il diritto a vedere accertata la responsabilità in un tempo accettabile è “ragionevole”. Non si può sottacere, infatti, che già gli attuali tempi di prescrizione sono più che adeguati per giungere ad una sentenza;
  • prevedere, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Infatti tale previsione, che cristallizza orientamenti della giurisprudenza di legittimità, costituisce un disincentivo ad accedere al rito alternativo del giudizio abbreviato;
  • impedire all’imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione senza contemporaneamente prevedere l’obbligo, al termine del giudizio di secondo grado, di nominare all’imputato un difensore d’ufficio iscritto nell’albo speciale per il patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori;
  • rendere più specifica la formulazione dei motivi di appello con l’obiettivo di aumentare i casi di inammissibilità dei motivi di appello e, per l’effetto, gli importi delle sanzioni pecuniarie in caso di declaratoria di inammissibilità;
  • prevedere per gli accusati detenuti per alcuni reati gravi, nonché per i testimoni che godono di protezione, la partecipazione al processo quasi esclusivamente in videoconferenza, tranne che il Giudice ritenga necessaria la presenza dell’imputato. È evidente che, su temi così delicati, ragioni di efficienza non possano in alcun modo giustificare la distanza dell’imputato dal processo e dal suo giudice. La riforma priva del tutto irragionevolmente l’imputato del diritto e dell’opportunità difensiva di guardare il suo giudice e i suoi testimoni e di assistere a quello che avviene in aula accanto al proprio difensore con la possibilità di istruirlo.
  • prevedere che alla regolamentazione della disciplina delle intercettazioni telefoniche si provveda con lo strumento della delega al Governo, incaricato di adottare il decreto legislativo attuativo entro tre mesi dall’entrata in vigore della riforma;

O S S E R V A

che, anziché procedere con simili riforme, occorre intervenire sull’organizzazione della giustizia penale sotto molteplici profili:

  • in primo luogo, ben più che il processo a distanza, è urgente un’informatizzazione massiccia della giustizia penale sin dalla fase delle indagini, sulla scorta del processo civile telematico (ad esempio, non è più possibile accettare che tutti gli atti debbano essere depositati in forma cartacea, intasando così – con inutili accessi – il lavoro delle cancellerie);
  • in secondo luogo, è indispensabile attuare un incremento dell’organico dei tribunali favorendone, nel contempo, il ricambio generazionale (è vero che è stato indetto un concorso per ottocento cancellieri ma è pur vero che i tempi per la loro selezione saranno biblici, considerato che al concorso parteciperanno oltre 300.000 candidati);
  • da ultimo sarebbe auspicabile una revisione in senso manageriale dell’organizzazione dei Tribunali, con l’adozione di buone prassi, la separazione della funzione giudicante da quella organizzativo-amministrativa degli uffici, l’assegnazione degli incarichi direttivi sulla base del merito e della competenza e non dell’appartenenza alle correnti della magistratura associata;

C H I E D E

che il Governo e il Parlamento italiano, in vista del successivo passaggio parlamentare del disegno di legge di riforma del processo penale alla Camera (AC 4368), vogliano interloquire e confrontarsi con l’Avvocatura per superare e porre rimedio alle criticità sopra illustrate.

Napoli, 26 marzo 2017.

ANF Associazione Nazionale Forense

Per scaricare il deliberato in formato pdf clicca QUI