Nell’attesa dell’emanazione del decreto ministeriale ai sensi dell’ art. 44 l. 247/12 che dovrà disciplinare l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha deliberato di riconoscere al tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari effetto sostitutivo della pratica.

Anche il CNF, con un recente parere n. 110/15, chiarisce, cambiando orientamento al riguardo, che, nell’attesa del regolamento ministeriale, il tirocinio formativo eseguito presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 d.l. 69/13, può essere svolto contestualmente alla pratica forense a condizione che le modalità di effettuazione individuate dal Capo dell’ufficio giudiziario, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine a cui appartiene il praticante,  siano ritenute compatibili. Il Consiglio dell’Ordine è tenuto, comunque, a vigilare affinché il periodo di pratica presso gli uffici giudiziari non sia superiore ad un anno, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, 3° co. D.P.R. 101/1990.

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