La recente novella introdotta con il d.l. 132/14 in vigore dall’11.12.2014 ha modificato integralmente la procedura contenuta nell’art. 609 c.p.c.

In particolare l’Ufficiale Giudiziario, qualora al momento del rilascio rinvenga nell’immobile beni che non debbano essere riconsegnati alla parte istante, dovrà intimare, a verbale o mediante notifica, a colui che è tenuto al rilascio ovvero a colui al quale i beni risultano appartenere, di asportarli entro un termine che stabilirà l’Ufficiale stesso.

In difetto di asporto, la parte che ha chiesto il rilascio potrà chiedere all’Ufficiale Giudiziario di valutare il presumibile valore di realizzo, al fine di chiederne la vendita.

Tuttavia in mancanza di istanza o qualora appaia evidente l’inutilità della vendita, i beni saranno considerati abbandonati e l’Ufficiale Giudiziario, salva diversa istanza, ne disporrà lo smaltimento o la distruzione.

In allegato si propongono delle slides esplicative del nuovo procedimento di liberazione dei beni immobili, unitamente al nuovo modello di significazione ex art. 608 c.p.c. e a quello di intimazione ex art. 609 c.p.c.

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